Il nuovo anno inizia con un’importante novità in tema di Appalti: dal 1° Gennaio 2020 sono attive, infatti, le nuove soglie di rilevanza comunitaria, cioè le classi di valore per lavori, servizi e forniture che definiscono l’obbligo di pubblicazione della gara in tutte le nazioni UE e le procedure da seguire.

Di seguito, gli aspetti più importanti di questa novità:

Soglie Appalti 2020: validità

Le nuove soglie di rilevanza valgono per il biennio 2020-2021.

Per la prima volta dal 2010, le nuove soglie UE sono state modificate al ribasso. In Italia, ciò va a limitare il Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019) che il legislatore italiano ha adottato per liberalizzare parzialmente gli affidamenti sotto soglia.

Per le gare sotto soglia comunitaria, le Stazioni Appaltanti hanno, infatti, la facoltà di istruire diverse tipologie di procedura che non prevedono la pubblicazione del bando e sono di più semplice gestione burocratica. A seguito dell’abbassamento del tetto comunitario, le Stazioni Appaltanti saranno tenute a gestire un maggior numero di gare con la procedura ordinaria. In ogni caso, le nuove disposizione non prescindono l’obbligo di utilizzo di uno strumento telematico per l’espletamento della procedura.

Soglie Appalti 2020: nuove soglie

Le nuove soglie UE valide quindi dal 1° Gennaio 2020 saranno le seguenti:

  1. Settori Ordinari:
    – Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni euro 5.350.000 (nel biennio 2018-2019 era di euro 5.548.000);
    – Per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali euro 139.000 (nel biennio 2018-2019 era di euro 144.000);
    – Per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub centrali euro 214.000 (nel biennio 2018-2019 era di euro 221.000);
    – Per gli appalti di servizi sociali, rimane invariata la soglia di euro 750.000.
  2. Settori Speciali:
    – Per gli appalti di lavori euro 5.350.000;
    – Per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione euro 428.000 (nel biennio 2018-2019 era di euro 443.000);
    – Per i contratti di servizi, per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IX euro 1.000.000.
  3. Concessioni: euro 5.350.000.
  4. Settori della difesa e sicurezza:
    – Per i contratti di forniture e servizi euro 428.000;
    – Per i contratti di lavori euro 5.350.000.

Queste modifiche, in vigore dal 1° Gennaio 2020, sono obbligatorie per tutti gli Stati membri e sono direttamente applicabili, in quanto non necessitano di procedure di recepimento. Quindi, sono già attive e sostituiscono per intero quelle precedentemente in vigore.

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Approfondimento:

Soglie Appalti 2020: quali sono le direttive UE modificate

I Regolamenti delegati UE che modificano le soglie sinora esistenti sono i nr.  1827, 1828, 1829 e 1830 e sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE il 31/10/2019.

Nel dettaglio:

  • La Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni è modificata dal Regolamento 2019/1827
  • La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari è modificata dal Regolamento 2019/1828
  • La Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali è modificata dal Regolamento 2019/1829
  • La Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza è modificata dal Regolamento 2019/1830 Lu