L’art. 65 del Decreto Rilancio 2020 (Decreto Legge n. 34/2020) ha confermato l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara.
La proposta era stata avanzata dall’ANAC con delibera n. 289 dell’1 aprile 2020, ed è stata ora ufficialmente recepita dal Governo e riportata nell’ultimo Decreto.
Decreto Rilancio: tempi e modi dell’esonero contributi ANAC
La Delibera ANAC n. 289 del 1° aprile conteneva dei suggerimenti per sostenere la ripresa del sistema produttivo italiano e, in particolare, alleggerire le imprese dagli oneri dovuti. Era stata prospettato proprio l’esonero per le Stazioni Appaltanti e Operatori Economici dal versamento suddetto.
Nel Decreto Rilancio il Governo ha accolto questi suggerimenti e ha stabilito che:
- a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi di gara;
- per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta;
- per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta;
- la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio;
- restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.
Sono esonerati dal versamento del contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.
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