È stato approvato il Decreto Semplificazioni (DL n.76 del 16/07/2020) per far fronte all’emergenza Covid-19 e rilanciare l’economia italiana.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 Luglio 2020, il decreto apporta delle modifiche per i lavori edili e le semplificazioni dei procedimenti amministrativi, in modifica alla Legge 241 del 1990. Interventi volti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, allo snellimento degli iter burocratici, alla spinta verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

A destare interesse, però, sono soprattutto le modifiche apportate al Codice degli Appalti ed in particolare all’innalzamento delle soglie per l’affidamento diretto, modifiche che resteranno in vigore, se approvate, fino al 31 luglio 2021.

DL Semplificazioni approvato: affidamenti diretti e procedure negoziate

Nel testo del Decreto si prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 (dette Soglie Comunitarie) secondo le seguenti modalità:

  1. affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
  2. procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’art.35. Ciò nel pieno rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Gli operatori economici devono essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
  3. procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63) per i lavori così disciplinata:
    1. consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
    2. consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
    3. consultazione di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35.

Sarà quindi possibile, per i lavori, fare procedure negoziate fino a 5 milioni di euro.

Un’altra novità importante è rappresentata da precisi riferimenti temporali per giungere all’individuazione del contraente. Il termine inizia a decorrere dall’atto di avvio del procedimento e potrà avere una durata massima di due, quattro o sei mesi, in base alle soglie. Eventuali ritardi saranno addebitabili al Rup per danno erariale.


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DL Semplificazioni: come affrontare i cambiamenti

Da una prima analisi emerge un quadro chiaro: le procedure telematiche sono comunque obbligatorie.acquisti-telematici-decreto-semplificazioni

Innalzandosi notevolmente le soglie delle procedure negoziate e dell’affidamento diretto e dovendo comunque rispettare il principio dell’Equa rotazione e del buon andamento della PA, sarà quindi fondamentale per gli Enti una gestione informatizzata e coerente degli Albi telematici.

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