Il D. Lgs 97/2016, chiamato comunemente FOIA (Freedom of Informaction Act), ha introdotto una nuova forma di accesso civico, cosiddetto Accesso Civico Generalizzato.
Quest’ultima va ad aggiungersi alle altre forme di accesso civico già esistenti nella nostra normativa nazionale, ovvero, l’accesso civico semplice, introdotto a suo tempo col D. Lgs 33/2013, e l’accesso documentale, già noto ormai da tempo come diritto agli atti introdotto fino dal 7 agosto 1990 con la legge n. 241.
L’introduzione di queste due nuove discipline d’accesso, rispetto all’ormai noto accesso documentale, ha creato non pochi dubbi tra operatori della Pubblica Amministrazione e gli stessi cittadini. Molto spesso, infatti, questi ultimi confondono la finalità propria dall’accesso civico generalizzato rispetto al classico accesso agli atti, utilizzando la nuova disciplina introdotta dal FOIA per richiedere dati e informazioni che invece dovrebbero essere richieste attraverso l’accesso documentale ai sensi della 241/1990.
Una posizione chiara e definitiva sui limiti dell’accesso generalizzato e sul corretto utilizzo della disciplina dell’accesso agli atti è stata presa dal TAR Puglia con sentenza n. 242/2019. Il tribunale, attraverso tale sentenza, indica con fermezza che la finalità dell’accesso civico generalizzo è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Questa sentenza conferma quindi che la disciplina dell’accesso civico generalizzato, prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2013, non può che essere considerata del tutto alternativa alla disciplina dell’accesso documentale (L. 241/1990).
L’accesso civico generalizzato è azionabile, da chiunque, solo in caso di un interesse alla legittima azione amministrativa e al suo controllo da parte della collettività.
Non è utilizzabile quindi in quei casi in cui venga avanzata una pretesa del singolo per suo esclusivo e concreto vantaggio, ovvero, quando la finalità non è quella di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico o controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali di un determinato Ente.