Ai blocchi di partenza il sistema di qualificazione supervisionato da ANAC, ora parte integrante del D.Lgs. 36/2023

Il nuovo Codice degli Appalti ha individuato nella data del 1° luglio 2023 l’inizio della qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Da quella data non sarà infatti più consentito richiedere il CIG a quegli Enti che, privi di qualificazione, dovranno gestire una gara superiore ai 500 mila euro di lavori o alle soglie dell’affidamento diretto per i beni e servizi.

Al di sotto delle suddette soglie non sarà invece necessario possedere lo status di Stazione Appaltante qualificata e ogni Ente potrà gestire autonomamente le proprie procedure telematiche.

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Livelli di qualificazione per le procedure di lavori, beni e servizi

Ricordiamo che i livelli di qualificazione sono 3 e sono suddivisi da un lato per i lavori e dall’altro per i servizi e le forniture.

Le due tipologie non sono collegate tra loro, per cui si potrà ottenere un certo livello per i lavori e altro differente per i servizi e le forniture. In particolare:

  1. Lavori livello 1 fino a 1 milione (sotto i 500.000 non serve la qualificazione)
  2. Lavori livello 2 fino alle soglie di rilevanza comunitaria (articolo 14 nuovo codice appalti)
  3. Lavori livello 3 senza limiti di importo
  1. Beni e servizi livello 1 fino a 750.000 (sotto i 140.000 non serve la qualificazione)
  2. Beni e servizi livello 2 fino a 5 milioni
  3. Beni e servizi livello 3 senza limiti di importo

Iter di qualificazione: le date da segnare sul calendario

1° giugno 2023: sarà possibile iniziare l’iter di qualificazione per consentire alle singole Stazioni Appaltanti o alle Centrali Uniche di Committenza di ottenere un determinato livello di qualifica. Le S.A. potranno quindi presentare la domanda di iscrizione all’AUSA, l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Per chiarire eventuali dubbi e perplessità, si può fare riferimento alle FAQ redatte da ANAC.

1° luglio 2023: da questa data il sistema di qualificazione diverrà efficace e non sarà possibile richiedere il CIG per coloro che non hanno ottenuto la qualificazione, salvo che per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e lavori fino ad euro 500.000. Lo ha precisato il Presidente ANAC, Giuseppe Busia, con una nota del 17 maggio 2023.

In questa fase, l’utilizzo di piattaforme di e-Procurement da parte delle S.A. è un requisito premiante.

1° gennaio 2024: diviene obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali per la gestione delle gare.

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Centralizzazione degli acquisti pubblici: scenari futuri

Lo scenario che si presenterà in futuro circa l’aggregazione e la centralizzazione degli acquisti sarà diverso da quanto avvenuto negli scorsi anni. In passato infatti, prima del D.L. 32/2019 “Sblocca cantieri”, l’unico sistema che consentiva agli Enti di gestire le gare sopra determinati importi era il ricorso a Centrali Uniche di Committenza, che popolarono disordinatamente il panorama dei Soggetti aggiudicatari.

Oggi invece non si punta più sulla Centralizzazione degli acquisti – o meglio, non solo – ma si guarda con maggiore attenzione al possesso della qualificazione.

Sarà infatti possibile, e questo potrebbe essere lo scenario più ricorrente, che un Ente non qualificato si rivolga ad una Stazione Appaltante qualificata (non necessariamente Centrale Unica di Committenza) anche solo una tantum, ossia soltanto per la gestione di una determinata procedura. Tale impostazione si evince chiaramente dalla lettura degli articoli 62 e 63 del nuovo Codice, in cui sono riportate anche le modalità di richiesta e di accordi intercorrenti tra la Stazione Appaltante richiedente e la Stazione Appaltante qualificata.

Un simile scenario consentirebbe una maggiore libertà di movimento dei singoli Enti ed eliminerebbe parte delle difficoltà riscontrate in precedenza, quando spesso le CUC si formavano sulla base di presupposti politici o meramente territoriali, senza tenere in considerazione l’effettiva capacità di gestire procedure di gara anche complesse.

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