Non si contano più le Delibere e le circolari promanate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per impedire il diffondersi del modello ASMEL.

A finire nel mirino dell’Autorità questa volta sono i bandi di recente pubblicazione presenti nel sito della Asmel Consortile ed, in particolare il Bando del comune di Biella, in cui sono stati rilevati, oltre ai noti problemi di legittimazione ad agire da parte di Asmel, vizi gravi contenuti nella lex specialis di gara.

In particolare i vizi di legittimazione sono stati oggetto di osservazione e reprimenda da parte dell’Autorità già nel 2015 con la deliberazione numero 32 ed oggi, con maggior forza, si ritorna sull’argomento.

Nella recentissima Delibera 179 del 26 febbraio 2020, ANAC ha ribadito che “…la società Asmel consortile a r.l. – oltre a non essere inclusa nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d. l. n. 66/2014 – non risponde ad alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti”. Sostiene infatti l’ANAC, confortata su questo dal TAR Lombardia, che il sistema Asmel non operi affatto per conto degli aderenti senza alcuna finalità di lucro, giacché il servizio “…è, infatti, specificamente remunerato dagli aggiudicatari come evidenziato dall’ordinanza cautelare n. 1446/2019 e dalle considerazioni esposte al punto 20 della presente sentenza (Tar Lombardia n. 240/2020 del 3.2.2020).

Sempre nella Delibera 179, ANAC entra nel merito degli atti di gara posti sotto osservazione e redatti, su delega del Comune, direttamente da Asmel. Non pochi sono i punti illegittimi riscontrati da Anac:

  • Violazione dell’art. 71 e dell’Allegato XIV D. Lgs. 50/2016 – Omessa indicazione degli elementi essenziali del bando e taluni vizi gravi della lex specialis di gara;
  • Violazione dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 – Illegittima previsione dei requisiti di partecipazione;
  • Violazione dell’art. 28 e dell’art. 30 co. 1 D.Lgs. 50/2016 – Incertezza in ordine natura giuridica appalto servizi o lavori;
  • Violazione dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 – Illegittima previsione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica;

Proprio in virtù delle criticità sollevate, ANAC ha inteso assegnare un termine di 20 giorni al Comune per adeguarsi al dettato normativo; in caso contrario, sarà impugnato il Bando di gara con tutte le conseguenze del caso.

Riconosciamo all’ANAC il ruolo di vigilanza e riteniamo assolutamente fondate le perplessità più volte sollevate su quello che ormai è diventato il caso ASMEL.

Riteniamo che gli Enti, proprio in virtù della funzione pubblica che svolgono, debbano mettersi al riparo da ogni rischio di procedure forzate e non perfettamente legittime. Moltissimi Enti, non aderenti all’Asmel, hanno scelto di interfacciarsi con piattaforme di e-procurement che garantiscono alti livelli di sicurezza e ampi spazi di personalizzazione ed utilizzo autonomo del sistema come quelli di DigitalPA ed altri operatori di e-procurement che osservano con severità e attenzione le leggi italiane.

 

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Approfondimenti:

Testo integrale della delibera ANAC

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