Le cartelle di pagamento con allegato .pdf e non .p7m sono valide?

La parola alla prima sentenza della Cassazione sulla notifica a mezzo Pec da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione.

La sentenza emessa dalla corte di Cassazione non è affatto banale, in quanto, potrebbe estendersi a qualsiasi altra istanza a mezzo Pec sia di altre agenzie governative che strumenti di e-Procurement in uso a Istituzioni Pubbliche e Private.

Il tema è quello della validità o meno dell’allegato in formato pdf, da molti giudici e commissioni tributarie equiparato alla volgare fotocopia e perciò ritenuto insufficiente a garantire la genuinità e l’immodificabilità del documento informatico.

Molte sentenze emesse fin ora, sia di primo e secondo grado, avevano decretato la nullità della notifica della cartella esattoriale con documento pdf a mezzo Pec, ritenendo l’unico formato valido il file p7m.

La Cassazione si è finalmente pronunciata in merito, ma prima di leggerne il contenuto e meglio comprenderlo sarebbe meglio approfondire e spiegare qual è il nocciolo della questione con un esempio pratico e ripercorrere i precedenti che, sino ad oggi, si sono rincorsi sul tema.

La notifica della cartella esattoriale con posta elettronica certificata (Pec)

Enti Pubblici, Imprese, Professionisti e società sono obbligati, per legge, a munirsi di un indirizzo e-mail Pec e registrarlo presso il registro pubblico e nel quale, sempre per legge, ricevere le comunicazioni e gli atti ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Multe stradali, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento fiscale e sanzioni amministrative; tutto ormai viaggia ormai sulla posta elettronica certificata. La legge non ammette giustificazioni in caso di mancata lettura, sostenendo di aver perso le credenziali di accesso o che l’account è gestito dal commercialista: è onere di ogni contribuente controllare quotidianamente la propria casella Pec. La Pec è a tutti gli effetti di legge una raccomandata a/r la cui presa visione è responsabilità del proprietario.

Agenzia Entrate Riscossione ha così iniziato da tempo a notificare, tramite posta elettronica certificata, le proprie cartelle esattoriali. La cartella vera e propria, per come siamo abituati a conoscerla – con tutti i dettagli in essa contenuta (data di iscrizione a ruolo, importi, interessi, l’ente creditore, l’autorità e i termini a cui fare ricorso, il responsabile del procedimento) – sono contenuti in un file allegato all’email in formato .pdf.

La validità della cartella in formato pdf

L’impiego del pdf per contenere l’allegato della cartella è stato criticato da gran parte dei giudici di primo e secondo grado. Si tratterebbe infatti di un formato non valido, in quanto rappresenterebbe una sorta di “copia informatica di documenti analogici” (volgarmente detta “scannerizzazione”) che non ha la valenza di «documento informatico» immodificabile. Del resto, ritornando all’epoca in cui le intimazioni di pagamento dell’Esattore erano fatte da fogli di carta, nessun giudice avrebbe mai avuto dubbi sul fatto che una cartella consegnata al contribuente in fotocopia fosse nulla.

Infatti, se aprendo la tradizionale busta cartacea inviata con raccomandata a/r da Agenzia Entrate Riscossione, si trovasse la cartella di pagamento in semplice fotocopia e non in originale non ci sarebbero dubbi sulla sua impugnabilità perché non autentica. In tale ipotesi, molto probabilmente, il giudice darebbe ragione e annullerebbe l’atto.

Il pdf starebbe quindi  all’email come la fotocopia sta alla carta tradizionale?

La confusione nasce il più delle volte dalla inconsapevolezza tecnica dell’organo giudicante che di fronte ad un file .p7m ha la certezza che sia un file firmato digitalmente mentre il file .pdf non offre questa certezza immediata, in quanto, può essere per sua natura firmato o non firmato digitalmente. Esatto, il file .pdf oltre che ad essere il noto e classico formato leggibile da Adobe Reader, o da altri lettori di formato pdf (da anni ormai quello standard di condivisione di documenti) può essere un file firmato digitalmente.

Per molti l’estensione .p7m garantisce l’integrità e la “non modificabilità” del documento informatico e, in relazione alla firma digitale, consente a chi riceve la notifica di identificarne inconfutabilmente  l’autore e la sua firma senza possibilità di essere contraffatta, quindi ben superiore alla validità di una firma autografa.

Il principio sino ad oggi sancito dalle varie Commissioni Tributarie è il seguente: «Qualora la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risulti essere un normalissimo file “.pdf” privo dell’estensione “.p7m” e, come tale, quindi, non firmato digitalmente, lo stesso file non può qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte, l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.

Conseguentemente la notificazione per posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella e, per tale motivo, deve essere annullata».

In buona sostanza, il file pdf col quale è riprodotta la cartella contenuta nell’email non garantirebbe l’autenticità dell’allegato, essendo solo una riproduzione elettronica di un documento cartaceo, e come tale equiparabile a una semplice copia.

E’ ovvio che tutto ciò, alla luce di quanto tecnicamente spiegato, è carente in quanto non si parla di pdf firmato digitalmente ma solo ed esclusivamente di file pdf.

Il pronunciamento della corte di Cassazione:

Nel processo civile di legittimità devono ritenersi validi gli atti sottoscritti sia in pdf che in p7m.”

La Cassazione si è richiamata al diritto dell’Unione Europea, secondo cui le firme digitali di tipo Cades  (ovverosia p7m) oppure di tipo Pades (ossia pdf) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’Ue, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento eIDAS che impone agli Stati Membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello Cades (pdf firmato digitalmente) che quello Pades (documento firmato con estensione p7m). Non sussistono infatti elementi tecnici per ritenere che il formato Cades (p7m) sia più affidabile del formato Pades (pdf) che anzi nel processo amministrativo telematico è stato adottato in forma esclusiva per ragioni legale alla piattaforma interna.

Anzi il file pdf firmato digitalmente, oltre che ad essere immediatamente leggibile, offre la sicurezza che il documento possa contenere esclusivamente testo ed immagini, mentre il file p7m necessita di un software che possa aprirlo ed estrapolarne il contenuto che potrebbe essere qualsiasi tipologia di file, ivi inclusi virus e malware!.

Detto ciò, in linea con tale orientamento, l’ordinanza della Cassazione, non ha dubbi nel ritenere la notifica delle cartelle esattoriali valide se effettuate con file in formato pdf firmato digitalmente.