L’articolo 49 del Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) disciplina il principio di rotazione per promuovere la concorrenza nelle gare pubbliche al di sotto delle soglie europee. Questo principio limita l’assegnazione di nuovi contratti al fornitore uscente nello stesso settore, favorendo così una distribuzione più equa delle opportunità e maggiori possibilità di partecipazione anche per le micro, piccole e medie imprese.
Tuttavia, la normativa attuale prevede alcune eccezioni. Esaminiamo i quattro casi principali in cui le Stazioni Appaltanti hanno facoltà di non applicare questo principio e a quali condizioni.
Rotazione degli affidamenti: quali eccezioni alla sua applicazione?
1. Differenziazione per fasce di importo
Le Stazioni Appaltanti possono derogare alla rotazione se dispongono di un regolamento che distingue gli affidamenti in base a fasce di importo. Questo approccio, previsto dall’art. 49, co. 3, consente affidare consecutivamente all’aggiudicatario uscente, anche nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi, se l’affidamento appartiene a una fascia di importo differente rispetto a quello precedente.
2. Mercato ristretto e accuratezza del precedente contratto
Se sono presenti tutti e tre gli elementi elencati al comma 4 dell’art. 49 – struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto – è possibile derogare. Tuttavia, è essenziale che queste condizioni siano adeguatamente documentate.
3. Procedure negoziate aperte a un numero illimitato di partecipanti
Nelle procedure negoziate senza bando, come definite all’art. 50, co. 1, è ammessa la deroga qualora l’indagine di mercato sia stata condotta senza porre limiti al numero di operatori economici.
4. Affidamenti diretti sotto i 5.000 euro
Per importi minimi, le deroghe sono consentite senza obbligo di applicazione della rotazione (art. 49, co. 6).
Correttivo 2025: cambiamenti in arrivo al principio di rotazione
Uno degli sviluppi più significativi nel panorama normativo è rappresentato dal decreto correttivo del Codice, attualmente in fase di approvazione. Questo provvedimento propone modifiche importanti all’art. 49 del Codice Appalti, rendendo più flessibili i criteri per l’applicazione delle deroghe.
Secondo l’art. 12 dello schema di decreto correttivo, la deroga al principio di rotazione sarà possibile “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”. Si tratta di un cambiamento rilevante, in quanto l’accurata esecuzione verrà valutata a discrezione della Stazione Appaltante.
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Questa modifica, in linea con la Delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024, mira a dare maggiore autonomia alle Stazioni Appaltanti, pur sottolineando l’importanza di verifiche accurate nella fase esecutiva.
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