Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale (SG n. 41 del 18 febbraio 2022 – Suppl. Ordinario n. 6), è ora disponibile l’elenco degli Enti beneficiari delle risorse stanziate col “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. Vediamo insieme quali caratteristiche devono incorporare le proposte di progetto degli Enti.

La ripartizione del Fondo per il Sud dedicato ai concorsi di progettazione, del cui stanziamento vi avevamo informato a fine dicembre 2021, è ora ufficiale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 dicembre 2021, “Riparto del Fondo per la progettazione territoriale”. Ricordiamo che tale fondo era stato istituito tramite il DL Infrastrutture del 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche nella legge n.156/2021, la quale ha introdotto l’art. 6-quater al DL n. 91/2017, con l’obiettivo di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti delle regioni del Mezzogiorno, oltre che dell’Umbria e delle Marche.

Quali spese possono essere coperte con i contributi ricevuti?

Con l’art. 4, il DPCM del 17 dicembre 2021 stabilisce che gli Enti possano utilizzare i contributi provenienti dal Fondo per:  1) coprire le spese relative ai premi per la messa a bando dei concorsi; 2) le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l’avvio delle procedure; 3) le spese di pubblicazione dei bandi; 4)  le spese per le commissioni di gara; 5) le spese per attività tecnico-amministrative di supporto, incluse quelle necessarie a svolgere i concorsi in maniera telematica, ad esempio impiegando la piattaforma Concorsi di Progettazione, sviluppata da DigitalPA.

Per i Comuni fino a 5.000 abitanti è inoltre possibile impiegare le risorse per affidare anche in maniera diretta progetti di fattibilità tecnico-economica, purché venga rispettata la normativa sugli appalti pubblici.

Restano fuori dal perimetro di impiego del Fondo le spese sostenute per effettuare espropri, acquistare aree, lavori e forniture di beni di qualsiasi tipo, ai sensi del comma 3, art. 7 del suddetto DPCM, e sono escluse anche le consulenze.

Come è stato ripartito il Fondo per la progettazione territoriale?

Il Fondo è stato distribuito tra 7 Città Metropolitane, 38 Province e circa 4.800 Comuni. È possibile consultare in questo documento la ripartizione per Regione della dotazione, pari a 161.515.175 euro.

Quali obiettivi devono avere i bandi?

Il Fondo è stato stanziato dal Governo per agevolare i processi di progettazione a livello locale in ambito urbanistico e di innovazione sociale, e per far sì che gli Enti possano prendere parte ai bandi per l’attuazione del PNRR, dei Fondi strutturali 2021-2027 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Di conseguenza, i progetti presentati dagli Enti devono essere in linea con almeno uno degli obiettivi stabiliti da queste tre macrorisorse, come ad esempio, per quanto concerne il PNRR, misure a sostegno della transizione green dell’economia locale e della digitalizzazione dei servizi.

Quali sono le scadenze per l’utilizzo delle risorse?

Gli Enti sono chiamati ad allestire le procedure di concorso e di affidamento, a pubblicare i bandi e/o disporre gli affidamenti entro 6 mesi dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, ossia entro il 18 agosto 2022. Nel caso ciò non avvenga, il contributo ricevuto verrà revocato.

Che cosa succede nel caso venga revocato il contributo ricevuto da uno degli Enti beneficiari?

Nel caso un Ente non utilizzi del tutto o in parte il contributo ricevuto, le risorse verranno convogliate nuovamente nel Fondo, e pertanto torneranno a disposizione di quegli Enti che non hanno subito alcuna revoca. Ciò significa che gli Enti più efficienti nella gestione dei progetti nei tempi prestabiliti potrebbero ricevere ulteriori risorse.

Un aiuto valido per utilizzare al meglio il Fondo per la Progettazione Territoriale

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