A due mesi dalla sua prima versione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 il decreto legge 18 aprile 2019, n° 32 (cosiddetto “Sblocca Cantieri”), convertito in legge 14 giugno 2019, n° 55.
Le novità apportate dalla legge entrano in vigore a tutti gli effetti il 18 giugno 2019 e si applicano a tutte le procedure pubblicate a partire da questa data o per le quali non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta.
Di seguito, elenchiamo alcune delle principali novità apportate dal nuovo decreto al Codice degli Appalti:
- Una delle modifiche più importanti introdotte dal decreto Sblocca Cantieri è la sospensione di alcuni articoli del D.lgs. 50/2016, tra i quali:
- Il comma 4 dell’art. 37: per il 2019 e il 2020, i Comuni non capoluogo di provincia potranno procedere autonomamente nella gestione dei propri acquisti, senza obbligatoriamente rivolgersi ad una centrale di committenza.
- Il comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016: fino al termine del 2020, non sarà obbligatorio selezionare i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo costituito presso l’ANAC; albo peraltro non ancora attivato.
- È stato nuovamente modificato l’art. 36, relativo alle procedure sotto soglia: ritorna infatti la possibilità di effettuare procedure negoziate fino al milione di euro per i lavori, con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori economici.
- Confermate le modifiche all’art. 37 in riferimento alle nuove formule di calcolo della soglia di anomalia per le gare con aggiudicazione al minor prezzo. Sono solo due le formule individuate dalla norma, da applicarsi in base al numero di offerte ammesse (pari o superiore a 15 o inferiore a 15); con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potranno rideterminare i criteri di calcolo, al fine di impedire che la soglia di anomalia sia predeterminabile dagli offerenti. Per le gare con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il calcolo dell’anomalia sarà applicabile soltanto in caso di ammissione di tre o più offerte.
- Rispetto alla versione pubblicata ad aprile, nel nuovo Sblocca Cantieri si conferma il comma 10-bis dell’art. 95, che prevede un tetto massimo del punteggio economico al 30% per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Sempre sull’art. 95, viene data maggiore libertà di scelta sul criterio di aggiudicazione: l’utilizzo del criterio del minor prezzo è ora un’alternativa sempre possibile all’economicamente più vantaggiosa nei contratti sottosoglia, salvo casi piuttosto limitati.
Lo scorso aprile la piattaforma di e-procurement Acquisti Telematici è stata aggiornata secondo le ultime disposizioni emanate. Inoltre, in questi giorni, DigitalPA ha rilasciato ulteriori adeguamenti alla piattaforma in base alle più recenti novità introdotte dallo Sblocca Cantieri, garantendo ai propri Clienti l’utilizzo di un sistema pienamente conforme alla normativa vigente.