Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione possono coincidere? La risposta non dipende solo dall’importo dell’appalto: contano le caratteristiche concrete del cantiere e, soprattutto, ciò che la Stazione Appaltante ha previsto nella lex specialis. Ecco cosa deve verificare il RUP, dalla gara alla fase esecutiva.
Nella fase di esecuzione di un appalto, la corretta distribuzione delle responsabilità tra RUP, Direttore dei Lavori (DL), Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e altre figure tecniche è essenziale per garantire continuità, controllo e tracciabilità. Il tema diventa particolarmente delicato quando DL e CSE sono individuati nella stessa persona: l’art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ha infatti prodotto interpretazioni diverse, soprattutto per i lavori di importo superiore a un milione di euro.
Cosa prevede l'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023
La disposizione prevede che, nei contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il DL, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di CSE. Se il DL non può svolgerle, la Stazione Appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti richiesti.
Il nodo interpretativo: la soglia di un milione di euro e l’assenza di complessità e interferenze vanno considerate congiuntamente, oppure la soglia costituisce, da sola, un limite al cumulo?
DL e CSE possono coincidere? Tre pronunce giurisprudenziali da conoscere
23 Gennaio 2026
TAR Puglia-Bari, n. 85/2026
Lettura rigorosa: negli appalti di importo superiore a un milione di euro le funzioni di DL e CSE non sono cumulabili. Nel caso esaminato, un appalto di circa 1,21 milioni di euro, la questione era stata ritenuta rilevante già in fase di valutazione dell’offerta.
13 Maggio 2026
TAR Abruzzo, n. 328/2026
Interpretazione diversa, che valorizza le caratteristiche concrete dell’intervento: il cumulo può essere ammesso anche sopra il milione di euro quando i lavori non sono complessi e non comportano rischi di interferenze.
21 Settembre 2026
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6984/2026
Ha riformato la decisione del TAR Puglia n. 85/2026. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 114, comma 4, non introduce automaticamente un requisito di partecipazione alla gara per i servizi di ingegneria e architettura. Salvo diversa previsione della lex specialis, l’eventuale incompatibilità tra DL e CSE deve essere verificata nella fase esecutiva, alla luce delle caratteristiche dell’intervento.
Il vademecum del RUP: cosa verificare e quando
Il punto centrale della pronuncia è stabilire in quale fase debba essere verificata l’eventuale incompatibilità. Ne derivano quattro passaggi per il RUP: prima della gara, in gara, prima della consegna dei lavori e durante l’esecuzione.
1. Prima della gara: decidere cosa anticipare nella lex specialis
Il primo controllo riguarda come è costruita la gara, più che il nominativo del professionista. Prima della pubblicazione degli atti, il RUP valuta importo, complessità dell’opera, presenza prevedibile di più imprese o di lavorazioni interferenti e composizione del gruppo di lavoro richiesto. Se la Stazione Appaltante ritiene necessario che DL e CSE siano distinti già in gara, è opportuno che la scelta sia esplicitata nella lex specialis e collegata alle caratteristiche dell’intervento. In questo modo la regola è conoscibile dai concorrenti, evitando che un’eventuale incompatibilità emerga solo in fase di valutazione delle offerte.
2. In gara: cosa dice davvero il disciplinare
Il RUP verifica innanzitutto cosa prevede la documentazione di gara. Tre i casi possibili:
• Caso A – Il disciplinare vieta il cumulo. La separazione è una regola della procedura e si verifica in gara.
• Caso B – Il disciplinare non prevede alcun divieto. L’indicazione dello stesso professionista per DL e CSE non determina l’esclusione automatica sulla sola base dell’art. 114, comma 4: il RUP evita così di trasformare una possibile incompatibilità di esecuzione in una causa di esclusione di gara non prevista dalla lex specialis. Restano da verificare i requisiti del CSE, compresi quelli dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
• Caso C – Il disciplinare anticipa la separazione. Gli atti individuano già caratteristiche dell’intervento che rendono necessari due professionisti distinti e lo prevedono espressamente: la verifica avviene in gara.
3. Prima della consegna dei lavori: la verifica sul cantiere
Se la gara non ha imposto la separazione, il RUP arriva alla fase esecutiva con una valutazione concreta. Oltre all’importo, conta come è organizzato il cantiere: presenza contemporanea di più imprese, lavorazioni che interferiscono o sono particolarmente rischiose, articolazione delle fasi, complessità dell’opera. La normativa non fornisce una griglia numerica: la valutazione deve essere concreta, motivata e documentata.
| Situazione | Cosa verifica il RUP |
| Fino a 1 milione di euro, lavori non complessi e senza rischi di interferenza | Il DL, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di CSE. |
| Oltre 1 milione di euro, lavori non complessi e senza rischi di interferenza | Il superamento della soglia, da solo, non determina automaticamente l’incompatibilità. L’eventuale incompatibilità va valutata nella fase esecutiva, salvo diversa previsione della lex specialis. |
| Oltre 1 milione di euro, lavori complessi e/o con rischi di interferenza | Le caratteristiche dell’intervento richiedono una valutazione concreta dell’assetto dei ruoli. Il RUP verifica se il cumulo sia compatibile con le esigenze di coordinamento della sicurezza. |
| Lex specialis che impone ruoli distinti | La separazione costituisce una prescrizione della procedura e va verificata secondo quanto previsto dagli atti di gara. |
| Lex specialis silente | Dall’art. 114, comma 4, non deriva automaticamente una causa di esclusione. L’eventuale incompatibilità viene normalmente verificata nella fase esecutiva. |
4. Se emerge un'incompatibilità: cosa fa il RUP
Può accadere che, definita l’organizzazione del cantiere o nel corso dei lavori (nuove imprese, varianti, sospensioni, subappalti), il cumulo non risulti più compatibile. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il raggruppamento disponeva già di un altro professionista in possesso dei requisiti necessari: la sostituzione è stata ricondotta a una rimodulazione dei ruoli all’interno del gruppo di lavoro, senza modifica dell’offerta tecnica. Il principio non legittima, però, sostituzioni indiscriminate: va valutato alla luce della disciplina di gara, dei requisiti richiesti e delle concrete circostanze del caso.
In pratica, il RUP dovrebbe:
1. accertare e documentare perché, alla luce delle caratteristiche concrete del cantiere, la coincidenza tra DL e CSE non risulta compatibile;
2. verificare il gruppo di lavoro indicato in gara e la presenza di professionisti già individuati in possesso dei requisiti necessari;
3. controllare i requisiti del nuovo CSE, compresa l’abilitazione prevista dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
4. formalizzare la nuova organizzazione negli atti della fase esecutiva, tenendo presente che il CSE distinto opera in autonomia rispetto al DL;
5. aggiornare il fascicolo del contratto con nomine, comunicazioni e verbali.
Per questo la verifica non si esaurisce prima della consegna: conviene ricontrollare periodicamente chi è formalmente incaricato di ciascuna funzione, se le condizioni del cantiere sono cambiate e se gli atti riflettono l’assetto effettivo. Il controllo dei ruoli si inserisce nel più ampio coordinamento della fase esecutiva.
Un quadro di competenze, attività e documenti è disponibile nell’approfondimento Soggetti coinvolti nella fase esecutiva dei contratti pubblici: ruoli, attività e coordinamento.
DL, CSE e collaudatore statico: un altro controllo per il RUP
La distribuzione dei ruoli tecnici richiede attenzione anche rispetto al collaudo. Il parere MIT n. 3687/2025 ha affrontato il rapporto tra CSE e collaudatore statico, richiamando l’art. 116, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, che esclude l’affidamento dell’incarico di collaudo a chi abbia svolto o svolga attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Il MIT ha ricondotto l’attività del CSE nell’ambito della vigilanza sull’esecuzione, evidenziando quindi un profilo di incompatibilità con l’incarico di collaudatore statico della stessa opera, da verificare in concreto al momento della nomina.
Per il RUP, la verifica dell’assetto dei ruoli deve quindi comprendere anche la compatibilità con l’eventuale incarico di collaudatore statico, nel rispetto dei requisiti di terzietà e imparzialità previsti per le attività di collaudo.
Tracciabilità degli atti e strumenti per il RUP nella fase esecutiva del contratto
Il caso DL/CSE mostra un principio più generale: a ogni scelta organizzativa rilevante deve corrispondere una traccia documentale chiara, così che il RUP possa ricostruire nel tempo valutazioni, incarichi, requisiti verificati e motivi dell’assetto adottato.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche AgID 2.0 per le PAD certificate, la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici richiede piattaforme in grado di supportare anche la fase esecutiva, attraverso la formazione e gestione digitale degli atti, il controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto e la gestione del relativo fascicolo.
In questo contesto, ContractPA – Gestione Esecuzione Contratto di Acquisti Telematici consente di organizzare nel fascicolo digitale del contratto soggetti, attività, comunicazioni e documentazione dell’esecuzione, mantenendo collegati gli atti prodotti durante il ciclo del contratto.
Per gli adempimenti e la documentazione dell’esecuzione è disponibile anche l’approfondimento su schede ANAC, SAL e gestione degli adempimenti.
Percorso formativo accreditato SNA: la gestione della fase di esecuzione 2026
La gestione della fase esecutiva, i ruoli del RUP, del DL e degli altri soggetti coinvolti saranno approfonditi nel percorso formativo DigitalPA «La gestione della fase di esecuzione 2026», a cura del Dott. Giovanni Salutari, Consulente senior DigitalPA Appalti ed e-Procurement. L’edizione di novembre prevede tre appuntamenti, il 5, 12 e 19 novembre 2026, ed è accreditata SNA.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 114, comma 4, e 116, comma 6, lett. d)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 98
- Consiglio di Stato, Sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984
- TAR Abruzzo-L’Aquila, 13 maggio 2026, n. 328
- TAR Puglia-Bari, 23 gennaio 2026, n. 85
- MIT, Servizio Supporto Giuridico, parere n. 3687/2025 (collaudo statico e CSE)








