Con il Comunicato del Presidente, approvato il 30 gennaio 2025, l’Autorità ribadisce che gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici devono essere assolti digitalmente anche per gli eventi accaduti in fase di esecuzione contrattuale. Vediamo quali sono le indicazioni operative di ANAC per le Stazioni Appaltanti.

Comunicazione di modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera ad ANAC: no alla PEC

Con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, non è più necessario trasmettere via PEC all’Autorità il modulo contenente le modifiche al contratto e delle varianti in corso d’opera.

ANAC chiarisce che, per tutte le procedure soggette al D.Lgs. 36/2023, la comunicazione delle varianti va effettuata “con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura”, ovvero tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

In concreto, Il RUP o delegato deve trasmettere alla BDNCP una scheda di tipo M, seguendo le indicazioni contenute nell’Orchestratore.

Riferimenti normativi

  • 5, co. 11 e 12, Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023
  • 120, D.Lgs. 36/2023 (come modificato dal Correttivo)

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Come si comunicano le modifiche contrattuali per le procedure soggette al D.Lgs. 50/2016 o indette prima del 2024?

Per le procedure che:

  • ricadono sotto il Codice previgente, D.Lgs. 50/2016
  • sono state indette entro il 31 dicembre 2023

varianti e modifiche vanno comunicate tramite l’interfaccia utente SIMOG.

Obblighi di trasparenza relativi alle varianti di valore superiore al 10%

Se il contratto in oggetto è sopra soglia e la variante in corso d’opera è superiore al 10%, la Stazione Appaltante deve pubblicare la documentazione in Amministrazione Trasparente nell’apposita sottosezione denominata “Varianti in corso d’opera”, all’interno di “Bandi di gara e contratti”.

La documentazione deve includere:

  • Progetto esecutivo
  • Atto di validazione
  • Relazione del RUP

Sanzioni al RUP per inadempimento degli obblighi di comunicazione

Nel caso il RUP violi gli obblighi di trasmissione delle informazioni sul contratto ad ANAC, sia relativi a modifiche e varianti disciplinati dall’Allegato II.14, sia più in generale le comunicazioni alla BDNCP, l’Autorità può avviare d’ufficio un procedimento volto all’applicazione di sanzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 120 e 222 del Codice degli Appalti).

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