Considerato che le procedure negoziate sono riservate ai soli Operatori Economici invitati, è possibile ricevere ed accogliere l’offerta derivante da Operatore non invitato ma venuto a conoscenza della procedura?

La domanda ha suscitato non pochi dubbi e soprattutto risposte ed orientamenti diversi. Solo nel 2018 infatti più di un pronunciamento del TAR (ex multiis TAR Abruzzo – Sezione Prima – n. 00397/2018) intravedeva una risposta positiva al quesito sull’assunto. Infatti, se non esiste un vero e proprio diritto ad essere invitati, non si può negare neanche il diritto di chi si autoinvita, se ciò non lede l’esigenza di snellimento e celerità a cui è sottesa la procedura negoziata (ex articolo 36 comma 2 Dlgs 50/2016).

Il Consiglio di Stato risponde: è inammissibile accogliere le offerte di operatori non invitati

Proprio su questo aspetto, il Consiglio di Stato con la recente Sentenza Sezione V 6160/2019, si pronuncia in segno nettamente contrario rispetto alla precedente linea giurisprudenziale.

Così si legge nelle motivazioni della Sentenza di Appello appena richiamata:

“…L’appellante sostiene che il giudice di primo grado, ammettendo la partecipazione alla procedura di gara anche dell’operatore economico non invitato dall’amministrazione, abbia tradito la ratio ispiratrice della procedura negoziata di all’art. 36 comma 2 lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che è quella di consentire all’amministrazione, per il modesto valore dell’affidamento, di procedere alla scelta del contraente in maniera celere e semplificata; aggiunge l’appellante Ministero che la parità di trattamento, effettivamente comprimibile da una scelta discrezionale dell’amministrazione, sarebbe poi garantita dal principio di rotazione che assicura una turnazione negli inviti”.

La Sentenza ribadische che la procedura negoziata è, per espresso dettato normativo, una procedura speciale che consente solo agli invitati l’invio dell’offerta. Un’interpretazione estensiva della procedura negoziata porterebbe a snaturarne completamente la tipicità, ripristinando una sorta di procedura ordinaria del tutto contraria al dettato normativo.

Ad oggi, infatti, l’utilizzo della manifestazione di interesse e la larghissima diffusione di albi telematici, consente all’Amministrazione di svolgere, con particolare puntualità, il controllo degli inviti.

 

Proprio su questo aspetto la DigitalPA, consapevole dell’importanza di consentire la cosiddetta equa rotazione tra gli iscritti all’albo informatizzato, ha affinato e consolidato gli strumenti di selezione e ricerca delle imprese potenzialmente ammissibili allo svolgimento di un determinato lavoro o servizio.

Sugli operatori economici così filtrati, sarà poi possibile applicare in maniera automatizzata un algoritmo di equa rotazione a garanzia di trasparenza e corretta turnazione degli inviti. 

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