L’ANAC ha approvato, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), specifiche Linee guida, non vincolanti, circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’Istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 del Codice.
Scenario normativo: L’art. 66 (comma 1) permette alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire maggiori informazioni tecniche ed operative per la preparazione dell’appalto e lo svolgimento della relativa procedura. Per le finalità di cui al comma 1, la stazione appaltante potrà richiedere consulenze o acquisire documentazione tecnica, che potrà essere utilizzata nella pianificazione e svolgimento della procedura di appalto, nel rispetto delle disposizioni del Codice. L’art. 67 sancisce invece che, qualora un concorrente abbia fornito la documentazione di cui all’art 66 comma 2, la stazione appaltante debba adottare misure adeguate a garantire che la concorrenza non venga falsata dalla partecipazione del suddetto concorrente. Altresì viene stabilito che, qualora non si possa garantire la parità di trattamento, il concorrente venga escluso dalla procedura.
L’ANAC interviene all’interno di questo scenario chiarendo alcuni aspetti riguardo:
- la finalità ed il contesto dell’Istituto delle consultazioni preliminari, chiarendo nel documento la differenza con il dialogo competitivo e le indagini di mercato. In aggiunta, delimita il campo di applicazione ad appalti che presentano carattere di novità, “è da escludersi l’applicazione dell’istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard”
- l’ambito di applicazione;
- il procedimento di consultazione;
- il procedimento selettivo a valle della consultazione, definendo misure adeguate minime per garantire che la concorrenza non sia falsata (ai sensi dell’art. 67) come la “la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura”;
- l’esclusione dal procedimento selettivo, “solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento”.
Documenti allegati (testo integrale Linee Guida):