L’Anac, con Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, chiarisce l’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14, commi 1, 1 bis e 1 ter del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

A tal proposito è necessario premettere che il citato art. 14, al comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni (e i soggetti alla stessa equiparati) debbano rendere pubblici, in relazione ai titolari di incarichi politici, i seguenti dati:

  1. a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. b) il curriculum;
  3. c) i compensi, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i relativi compensi;
  6. f) le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 5 luglio 1982 n. 441.

Il comma 1 bis, a sua volta, estende l’obbligo di pubblicare tali dati anche in relazione ai titolari di incarichi amministrativi, di direzione e di governo, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, nonché ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti.

Il comma 1 ter, invece, prevede, relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, l’obbligo di pubblicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

Il TAR Lazio, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del suddetto art. 14, commi 1 bis e 1 ter, ritenendo che sia irragionevole estendere ai titolari di incarichi dirigenziali gli stessi obblighi di pubblicità previsti per i titolari di incarichi politici. Per quanto concerne il comma 1 bis, in particolare, il TAR Lazio contesta l’estensione degli obblighi di cui alle lettere C) ed F) del comma 1.

La Corte Costituzionale, con la sopra citata sentenza n. 20/2019, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’estensione, ai titolari di incarichi dirigenziali, dell’obbligo di pubblicazione di cui alla lettera F del comma 1. Pertanto, relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, non devono essere più pubblicate le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale. Tale obbligo di pubblicazione, tuttavia, permane in capo alle figure dirigenziali previste dall’art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, le quali, in virtù della posizione apicale rivestita, sono assimilabili ai titolari di incarichi politici.

La Corte ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’estensione dell’obbligo di pubblicazione di cui alla lettera C del comma 1 e inammissibile quella concernente l’obbligo di cui al comma 1 ter. Pertanto continuano a trovare applicazione, in relazione ai titolari di incarichi dirigenziali, gli obblighi di pubblicare i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici nonché gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

 

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