Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, incluso all’interno del Codice dei contratti pubblici (artt. 62-63 e allegato II.4 D.Lgs. 36/2023). Il sistema recepisce le Linee guida emanate da ANAC con la delibera del 28 settembre 2022, n. 441, aggiornandone alcuni aspetti, soprattutto in riferimento agli importi delle procedure di gara per le quali è necessaria la qualificazione.

Per aiutare le Stazioni Appaltanti a comprendere meglio questa importante novità normativa e le sue conseguenze concrete, pubblicheremo una serie di approfondimenti che ne chiariscono gli aspetti salienti, cominciando dalle Stazioni Appaltanti qualificate: che cosa significa essere una S.A. qualificata, quali approvvigionamenti possono gestire e quali requisiti possiedono.

Che cosa vuol dire Stazione Appaltante qualificata?

Una Stazione Appaltante qualificata è un Ente che può gestire in completa autonomia e per conto di altri Enti non qualificati:

  • le procedure di gara relative ai lavori di importo superiore a 500.000 euro
  • le procedure di gara relative ai beni e ai servizi di importo superiore alla soglia per l’affidamento diretto, ovvero 140.000 euro

La guida completa alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti 2023

Per ottenere questa “certificazione”, che equivale a un’attestazione ufficiale della capacità della S.A. di gestire le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione contrattuale, occorre inderogabilmente possedere i seguenti requisiti:

  1. iscriversi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, AUSA
  2. avere nell’organigramma un ufficio o struttura stabile dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture
  3. disporre di una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26
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I livelli di qualificazione e i requisiti richiesti

Il sistema prevede 3 livelli di qualificazione per gli affidamenti di lavori e 3 livelli per gli affidamenti di servizi e forniture, con importi crescenti. Tale sistema a livelli resta invariato anche per l’esecuzione, che richiederà, quando il sistema sarà entrato a regime – dal 1° gennaio 2025 – una qualificazione a sé stante.

Quando ai requisiti, oltre a quelli obbligatori elencati sopra, il legislatore indica nelle tabelle A e B dell’allegato II.4 una serie di requisiti opzionali, legati a un punteggio, e le modalità di calcolo del loro peso (tabella C).

Per una spiegazione più estesa, rimandiamo alla nostra guida gratuita sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti 2023.

Quali attività può svolgere una S.A. qualificata?

Ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 36/2023, comma 5, le Stazioni Appaltanti qualificate possono:

  • svolgere attività di committenza ausiliaria
  • procedere mediante appalto congiunto
  • procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate
  • procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento (se tale preferenza non viene rispettata, la scelta va motivata)
  • eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate: una volta ricevuta la richiesta, hanno 10 giorni di tempo per accettare o rifiutare

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L’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale è uno dei requisiti obbligatori per l’ottenimento della qualificazione e per consentire la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 25 del nuovo Codice degli Appalti.

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  • maggiore efficienza e controllo sulla gestione della spesa
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