Disponibili due nuove pubblicazioni in materia di contratti pubblici redatte da ANAC: la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso in tema di verifica dell’anomalia e la Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture.
Il primo documento si riferisce alle annualità 2017-2019 e raccoglie in maniera organica i chiarimenti e gli orientamenti emersi su:
L’individuazione delle offerte anomale
Chiarendo che in presenza dei requisiti previsti dall’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non possa esimersi dal procedere alla verifica di anomalia dell’offerta. Tuttavia, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 97 commi 2, 2bis, 3 e 3bis, la stazione appaltante dispone di una quanto mai ampia discrezionalità in ordine alla scelta di procedere o meno alla verifica di congruità dell’offerta, che, peraltro, non necessita di particolari motivazioni.
La verifica di congruità
Questa si configura come un subprocedimento che mira ad appurare l’attendibilità dell’offerta stessa nel suo complesso. La verifica di congruità deve avere come oggetto, oltre alla documentazione di gara già agli atti, anche le giustificazioni e i chiarimenti forniti dall’operatore economico.
Il decreto “Sblocca cantieri”
L’autorità fornisce maggiori chiarimenti in merito alla formula per il calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d), che specifica che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”, chiarendo che il decremento non deve intendersi come percentuale, dubbio più frequente nell’interpretazione della nuova formula. Il punto d) viene tradotto in termini matematici come: PS –(SM*P/100) . (Clicca qui e scopri di più sul calcolo della soglia di anomalia )
La verifica di anomalia
L’Art. 96 della Direttiva n. 2014/24 specifica che “l’Amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente”, perciò la Stazione Appaltante non può prevedere automatismi nell’esclusione dei concorrenti. La Stazione Appaltante ha quindi l’obbligo di valutare comunque l’offerta presentata sulla base della documentazione agli atti, anche qualora non pervengano i chiarimenti richiesti al concorrente la cui offerta sia sospettata di essere anomala.
L’esclusione automatica delle offerte
La Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato significative modifiche alla fattispecie in esame: infatti non è più possibile escludere automaticamente un concorrente, ma la nuova formulazione specifica che “la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter”. Sul punto, si deve precisare che, a fronte di questa previsione di carattere prescrittivo,il comma 8 circoscrive l’operatività dell’esclusione automatica al ricorrere di alcune condizioni : aggiudicazione del prezzo più basso, importo della gara inferiore alle soglie di cui all’art. 35, appalto nazionale e, infine, al numero delle offerte ammesse (<10).
Nella seconda rassegna ANAC, in relazione ai requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture, il documento ripercorre i principali aspetti connessi alla disciplina dei requisiti speciali di partecipazione, raccogliendo gli indirizzi espressi e i mutamenti di orientamento rispetto al Codice dei contratti pubblici precedente.
La rassegna illustra i principali profili affrontati dall’Autorità ripartiti nelle tre marco-aree dei requisiti speciali:
Idoneità professionale
Questa attiene alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall’iscrizione in appositi registri e albi professionali. L’Autorità chiarisce che tali requisiti non possono essere oggetto di avvalimento. Inoltre, in caso di RTI, i requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro della Commissione provinciale per l’Artigianato devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, a differenza degli altri casi nei quali le Stazioni appaltanti devono specificare quali soggetti devono possedere il requisito.
Capacità economico-finanziaria
Le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere che:
- gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
- gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino, in particolare, i rapporti tra attività e passività;
- un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Capacità tecnico-organizzativa
Questa area concerne i requisiti atti a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità.
Ai fini della predetta dimostrazione, l’operatore economico può esibire l’elenco dei principali servizi, quali risultanti dai certificati di regolare esecuzione, o di atti similari idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedentemente eseguiti, costituendo questi ultimi una sorta di “prova di resistenza” in merito all’effettiva sussistenza della capacità richiesta ai fini di gara.
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Leggi le pubblicazioni integrali delle rassegne ANAC:
– Rassegna ragionata dei pareridi precontenzioso in tema di ‘verifica dell’anomalia’ 2017-2019
Articoli sullo Sblocca Cantieri:
– Sblocca Cantieri: come cambia definitivamente il Codice degli Appalti
– Il MIT conferma l’interpretazione sulla soglia di anomalia