Con la sentenza n. 1457 del 20 luglio 2019 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha definito i contorni del principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Il principio di rotazione degli affidamenti, per la precisione, implica l’impossibilità per la stazione appaltante di affidare direttamente un appalto all’impresa uscente. Il principio di rotazione degli inviti, a sua volta, implica il divieto di invito sia degli operatori economici precedentemente invitati e non risultati aggiudicatari sia del precedente aggiudicatario.

La rotazione così delineata è finalizzata ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza e di favorire, invece, l’opportunità che tutte le imprese, specie se micro, piccole o medie, risultino affidatarie di un contratto pubblico.

Alla luce di tali premesse nonché delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, la sopracitata sentenza del TAR Calabria ha accolto un ricorso per l’annullamento della comunicazione con cui la stazione appaltante aveva escluso dalla procedura di gara il ricorrente, precedente aggiudicatario dell’appalto, nonostante la procedura di gara non prevedesse alcuna limitazione delle ditte da invitare. Il TAR Calabria, in particolare, ha ricordato come le Linee Guida ANAC n. 4 escludano l’applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi:

  • quando l’affidamento avvenga tramite procedura ordinaria;
  • quando l’affidamento avvenga con procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
  • quando la stazione appaltante motivi la scelta ricadente sull’affidatario precedente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Con riferimento al caso di specie, la stazione appaltante, seppur non abbia indetto una procedura ordinaria, non ha previsto alcuna limitazione circa il numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. L’avviso, infatti, prevedeva che:

nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la stazione appaltante inviterà alla successiva manifestazione di interesse TUTTI coloro i quali avranno presentato regolare istanza di interesse.

Ciò significa, come espresso dal TAR Calabria, che in tal caso il principio di rotazione non è applicabile e che l’esclusione dalla gara è illegittima.


 

 

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