ANAC aggiorna il Bando Tipo n.1 e approva il nuovo Bando Tipo n.2 per i servizi di ingegneria e architettura. Al centro digitalizzazione delle procedure, utilizzo dell’IA, BIM e maggiore uniformità nella gestione delle gare pubbliche.
ANAC ha approvato l’aggiornamento del Bando Tipo n.1 per servizi e forniture e il nuovo Bando Tipo n.2 dedicato ai servizi di architettura e ingegneria.
I due provvedimenti recepiscono le novità introdotte dal Correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024) e intervengono su alcune delle questioni che hanno generato più dubbi interpretativi per Stazioni Appaltanti e operatori economici: accesso agli atti, inversione procedimentale, soccorso istruttorio, gestione dei servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) e utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle offerte.
L’obiettivo è uniformare aspetti che continuano ad avere applicazioni molto diverse tra una Stazione Appaltante e l’altra, soprattutto nella gestione documentale delle gare e nei servizi tecnici.
Entrambi i bandi, insieme alle relative domande di partecipazione tipo, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bando Tipo n. 1 2026: quali sono le novità del disciplinare per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia
Aggiornato con la Delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, il Bando Tipo n. 1 disciplina gli affidamenti di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le modifiche recepiscono il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e apportano interventi mirati su alcune clausole che si erano rivelate fonte di interpretazioni divergenti.
Gare delegate e centrali di committenza
Il disciplinare deve identificare con precisione S.A. delegante, centrale o S.A. qualificata, RUP della delegante e RUP della delegata, con indicazione degli atti di delega. L’obiettivo è eliminare ogni ambiguità su responsabilità, chiarimenti, verifiche e stipula.
Inversione procedimentale
Sono state recepite le indicazioni del Consiglio di Stato (parere n. 61/2026): la documentazione amministrativa non verificata dalla Stazione Appaltante non è oggetto di automatica condivisione tra i primi cinque classificati. Per accedervi è necessario uno specifico accesso agli atti.
Anticipazione prezzo, revisione prezzi e premio di accelerazione
Non è più sufficiente un rinvio generico al capitolato: il disciplinare deve indicare dove sono regolate queste clausole e con quali criteri.
Avvalimento e soccorso istruttorio
ANAC distingue tra avvalimento necessario, misto e premiale. Per l’avvalimento premiale, l’assenza del contratto non comporta l’esclusione dell’operatore: non vieneassegnato il punteggio tecnico corrispondente. Tra i documenti sanabili figurano garanzia provvisoria, contratto di avvalimento, dichiarazione dell’ausiliaria e mandato.
Digitalizzazione
Sparisce il riferimento ai documenti cartacei non acquisibili digitalmente. La documentazione amministrativa transita integralmente dalle PAD; il formato cartaceo rimane limitato a casi residuali, come i campioni materiali.
Verifica dell’anomalia
Eliminato il riferimento ai costi della manodopera come elemento autonomo della verifica. Il costo del lavoro rimane centrale, ma la valutazione deve riguardare la sostenibilità complessiva dell’offerta.
Certificato antimafia
L’aggiudicazione potrà essere perfezionata anche in assenza della documentazione antimafia, che diventa invece necessaria soltanto per la sottoscrizione del contratto.
Accesso agli atti e oscuramento
Maggiore attenzione alla motivazione delle richieste di oscuramento, in particolare per segreti tecnici e commerciali e dati personali.
Requisiti nelle forme aggregate
Chiarito che i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i componenti di RTI, consorzi, GEIE e aggregazioni di rete.
Nuovo bando Tipo n. 2 2026: BIM, equo compenso e la fine delle zone grigie sui SIA
Il Bando Tipo n. 2 per i servizi di ingegneria e architettura, formalizzato con la con la Delibera n. 153 del 15 aprile 2026, nasce da un tavolo tecnico che ha coinvolto ITACA, Regioni, ANCI/IFEL, Invitalia, Consip, MIT, ANAS, Agenzia del Demanio, OICE, ANCE e i principali ordini professionali tecnici. Un processo che ha prodotto soluzioni condivise su questioni che il settore attendeva di vedere risolte da tempo.
Intelligenza artificiale e SIA
Per i SIA il tema ha una valenza specifica, richiamata dall’art. 13 della Legge 132/2025 sulle professioni intellettuali: l’IA può essere uno strumento di supporto, ma non può sostituire l’attività intellettuale del professionista. Controllo umano, responsabilità professionale e riconducibilità dell’elaborato restano in capo al professionista.
BIM per la progettazione digitale
Il bando prova a uniformare le gare SIA collegando l’utilizzo del BIM al Capitolato Informativo, alle figure professionali BIM, alla struttura organizzativa della Stazione Appaltante e all’ambiente informativo digitale.
Gruppo di lavoro
Il disciplinare richiede maggiore dettaglio sui professionisti coinvolti: nominativi, qualifiche, iscrizioni agli albi e requisiti specifici per figure come il coordinatore della sicurezza.
Equo compenso e ribasso
Uno dei punti più controversi dopo il Correttivo. ANAC interviene sulla determinazione della base di gara, del compenso non ribassabile e della quota assoggettabile a ribasso, con l’obiettivo di dare un’impostazione uniforme alle procedure.
Requisiti e avvalimento professionale
Trattati requisiti di idoneità, economico-finanziari e tecnico-professionali, con attenzione al gruppo di lavoro e all’avvalimento professionale ex art. 104, comma 3 del Codice.
Subappalto specialistico
Disciplinati subappalto, subappalto necessario e prestazioni che richiedono la sottoscrizione di elaborati specialistici, come la relazione geologica. Le Stazioni Appaltanti possono limitarne il ricorso, previa motivazione nel disciplinare.
Altri temi. Contratti misti con prestazioni ulteriori rispetto ai SIA, revisione prezzi, anticipazione del prezzo e premio di accelerazione.
Intelligenza artificiale nelle gare: cosa devono dichiarare gli operatori economici
Entrambi i bandi introducono l’obbligo di dichiarare se si sono utilizzati sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta tecnica o se si intende farne uso in esecuzione, con indicazione degli strumenti impiegati e del livello di controllo umano.
Le dichiarazioni si muovono nel perimetro della Legge n. 132/2025 e del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). L’intelligenza artificiale è ammessa, a condizione che la responsabilità sull’elaborato sia sempre riconducibile all’operatore economico.
Intelligenza artificiale nelle gare: cosa devono dichiarare gli operatori economici
I nuovi Bandi Tipo definiscono le regole del settore. Acquisti Telematici è la PAD certificata AgID con cui le Stazioni Appaltanti le applicano – con un valore che va oltre la semplice tecnologia.
Dalla pubblicazione del bando alla gestione delle offerte, dall’interoperabilità con ANAC alla comunicazione con gli operatori economici, tutto è dentro un unico ecosistema potenziato da supporto tecnico, assistenza e consulenza.
Una piattaforma che mette insieme affidabilità e innovazione, già utilizzata da migliaia di RUP di Enti e Società pubbliche come alleato a supporto delle loro responsabilità quotidiane.









