L’ANAC, nella Delibera 312 del 09 aprile 2020, ha fornito indicazioni per le Stazioni Appaltanti in merito alla precedenti disposizioni sancite nell’articolo 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17/3/2020 sulle sospensioni dei termini poste in essere in questa fase di gestione emergenziale causata dal Corona Virus.
Con nota del 20 Aprile, ANAC ha ritenuto opportuno comunque precisare che le indicazioni fornite nella Delibera 312 non rappresentano un differimento delle procedure di gara né devono essere interpretate nel senso di arrecare ritardi e disservizi.
Nella Delibera suddetta, le indicazioni riguardano le procedure non ancora avviate e quelle in corso, con precisi comportamenti che la Stazione Appaltante deve seguire per ognuna delle tipologie.
Procedure non ancora avviate
La Stazione Appaltante dovrà, per queste procedure, valutare l’effettiva necessità di differire la gara.
Qualora la S.A. prevedesse un’ipotesi di sospensione, dovrà riportare le indicazioni e le informazioni relative ad essa già nella lex specialis. Queste indicazioni devono essere fornite già in fase di avvio della gara al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e di fornire tutte le informazioni utili alla corretta formulazione dell’offerta.
Gare in corso di svolgimento
Qualora fossero previste sospensioni per le procedure in corso, la S.A. dovrà specificare a quali tipi di atti si applicano. Nel dettaglio:
- atti iniziali relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, all’effettuazione di sopralluoghi etc.
- atti “endoprocedimentali” relativi al procedimento di soccorso istruttorio, sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta, per esempio.
La Delibera ha chiarito che, in questa delicata fase di emergenza Covid-19, le Stazioni Appaltanti devono sempre utilizzare la modalità telematica, anche se la procedura potrebbe rientrare nelle deroghe a favore delle gare cartacee. Le S.A. possono inoltre valutare la rinuncia al Soccorso istruttorio nonostante sia previsto come obbligatorio nella lex specialis.
L’Autorità chiarisce anche, per la fase di esecuzione del contratto, le casistiche in cui non possano essere applicati atti sanzionatori quali decadenze o responsabilità penali per mancato rispetto dei termini, visto l’articolo 91 del Decreto-Legge 17/3/2020, n. 18 che esclude la responsabilità del debitore a causa della situazione emergenziale.
La Delibera ANAC in oggetto è stata poi inoltrata, attraverso un formale atto di segnalazione, al Governo e al Parlamento proprio con la speranza di trasferire tali suggerimenti all’interno di un provvedimento normativo con piena ed immediata applicabilità.
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Maggiori informazioni sul webinar
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Approfondimenti:
Delibera ANAC n. 312 del 09 Aprile 2020