In questo terzo e ultimo approfondimento sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, obbligatoria dal 1° luglio ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice degli Appalti per la gestione delle procedure di gara sopra specifiche soglie di importo, ci focalizzeremo sugli Enti che non hanno conseguito la qualificazione: possono ancora acquisire lavori, beni e servizi senza rivolgersi ai soggetti qualificati? Che cosa prevede la normativa per la fase di esecuzione dei contratti? Vediamolo insieme.

La guida completa alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti 2023

S.A. non qualificate: che cosa è cambiato dal 1° luglio 2023

Qualificazione delle S.A. per la progettazione e l’affidamento

La qualificazione per la progettazione tecnico-amministrativa, l’affidamento e il controllo delle procedure è obbligatoria dal 1° luglio per l’acquisizione di lavori sopra 500.000 euro e di beni e servizi sopra 140.000 euro.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui è demandata la vigilanza sul funzionamento del sistema, ha disposto il blocco del rilascio del CIG per gli Enti non qualificati.

Ricordiamo tuttavia che non è stato fissato un termine per per l’iscrizione all’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate: è quindi possibile inoltrare la domanda in qualsiasi momento.

In aggiunta, è importante precisare che il sistema di qualificazione prevede un periodo transitorio. Fino al 30 giugno 2024 (Allegato II.4, art. 3, co. 3 e art. 5, co. 4, D.Lgs. 36/2023), il livello più elevato per i lavori (L1) e di servizi e forniture (SF1) è raggiungibile con un punteggio ridotto di 10 punti, mentre gli altri due livelli sono ottenibili con un punteggio ridotto di 5 punti.

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Sintetizzando, dopo l’entrata in vigore di tale sistema gli Enti privi di qualificazione possono:

  • Continuare a gestire in autonomia le gare al di sotto delle soglie di importo indicate
  • Affidare la gestione degli acquisti di importo superiore a Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate
  • Procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente
  • Effettuare ordini tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CUC e soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento

Qualificazione delle S.A. per l’esecuzione contrattuale

  • FINO AL 31 DICEMBRE 2024: Le S.A. non qualificate possono eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e hanno a disposizione una figura tecnica che possa svolgere le funzioni di RUP
  • DAL 1° GENNAIO 2025: Da questa data verranno richiesti requisiti specifici alle S.A. non qualificate per eseguire i contratti.

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